All’Ufficio Tutela del Paesaggio, incardinato presso la IV Area Lavori Pubblici e Progettazione, sono attribuiti oltre i procedimenti paesaggistici anche quelli del PAI e ambientali, divenendo per questi ultimi Autorità Competente del comune ai sensi della L.R. 26/2022 e della L.R. n. 44/2012 e del Regolamento Regionale 18/2013.
Pratiche Paesaggio
L’art. 146, comma 6 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio D.lgs 42/2004 dispone, per il corretto esercizio della delega in materia autorizzatoria, che gli “enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”;
La Regione Puglia con L.R. n. 20/2009 e ss.mm.ii., ha dettato disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica. In particolare, all’art. 7, comma 4, ha disposto che “Per esercitare le funzioni delegate, gli enti territoriali e le varie forme associative devono itituire la commissione locale del paesaggio di cui all’articolo 148 del d.lgs. 42/2004, assicurare l’adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e garantire la differenziazione tra l’attività di tutela del paesaggio e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia come previsto dall’articolo 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004.”
Le pratiche dovranno essere compilate mediante portale telematico geodata, raggiungibile mediante il seguente link: https://suecastellaneta.geodatasrl.eu/
Pratiche V.INC.A.
Tenuto conto dell’Art. 4 comma 15 della legge Regionale n. 26/2022 così come modificato dall’art. 102 della Legge Regionale n. 37/2023, (“il Comune è autorità competente per i procedimenti di Valutazione di incidenza ambientale degli interventi minori indicati dall’art. 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali), quando ricorrono i presupposti previsti nella medesima disposizione di legge, nonché per la verifica di corrispondenza delle prevalutazioni regionali, anche nel caso di popolazione inferiore a 20 mila abitanti, purché dotato di una commissione locale per il paesaggio di cui alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (norme per la pianificazione paesaggistica), integrata da un esperto con specifiche competenze in ambito di valutazione di incidenza.
Format screening semplificato di V.Inc.A.pdf
Pratiche P.A.I.
L’art. 4 della Legge Regionale n. 19 del 19/07/2013, stabilisce che in deroga all’articolo 8, comma 1, lettera l), della L.R. 19/2002, per il territorio regionale della Puglia la competenza per l’espressione del parere tecnico previsto ai commi 4 e 5 dell’articolo 4 e ai commi 4 e 5 dell’articolo 11 delle norme tecniche d’attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), adottate con deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia (AdB) 30 novembre 2005, n. 39, è attribuita agli uffici tecnici comunali, limitatamente agli interventi di cui:
- al comma 6 dell’articolo 6;
- al comma 1, lettere e), f), g), h), i), dell’articolo 7;
- al comma 1, lettere e), f), g), h), i), dell’articolo 8;
- al comma 1 dell’articolo 9;
- al comma 1, lettere d), e), f,) dell’articolo 13;
- al comma 1, lettera a), dell’articolo 14;
- al comma 1 dell’articolo 15
Pratiche V.A.S.
Ai sensi del comma 3 dell’Art. 4 della L.R. n. 44/2012, la Regione delega l’esercizio della competenza per la VAS ai comuni, anche nelle forme associative disciplinate dal D.lgs 267/2000, limitatamente ai piani e programmi che sono approvati in via definitiva dai comuni, a condizione che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
a) non siano soggetti a verifiche di compatibilità vincolanti in sede regionale, ivi incluse la valutazione d’incidenza ai sensi del d.p.r. 357/1997 e la verifica di compatibilità alla vigente pianificazione paesaggistica;
b) siano strumenti attuativi di Piani urbanistici generali approvati ai sensi della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), per i quali sia stata svolta la VAS
Pratiche V.I.A.
Ai sensi del comma 3 dell’Art. 6 della L.R. 11/2001 il Comune è competente per le procedure di V.I.A. relative ai progetti elencati negli allegati A3 e B3 che ricadano interamente nell'ambito del territorio del Comune.
I Comuni sono altresì competenti per le procedure di valutazione di incidenza previste dal Reg. 28 settembre 2005, n. 24, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 4 ottobre 2005, n. 124 (Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria e uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti siti di importanza comunitaria - pSIC - e in zone di protezione speciale - ZPS.
Commissione locale per il Paesaggio Integrata
La Commissione Locale per il Paesaggio Integrata, giusta Determinazione di nomina n. 2367 del 29.12.2022, è un organo collegiale che esprime pareri obbligatori e preventivi al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali precedentemente riportate.
Referenti:
Arch. Pasquale Dalò – Responsabile IV Area Lavori Pubblici e Progettazione
Tel. 099.8497233 – Mail. responsabile.areaquarta@comune.castellaneta.ta.it
Geom. Paolo Mignozzi – Responsabile Unico dei Procedimenti in materia di Autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali
Mail. mignozzi@comune.castellaneta.ta.it
Arch. Angelica Corrado Salati – Istruttore Tecnico Ufficio Paesaggio
Tel. 099.8497229 - Mail. lavoripubblici@comune.castellaneta.ta.it
Tariffario:
DIRITTI DI SEGRETERIA PER PROVVEDIMENTI IN MATERIA PAESAGGISTICA
(Decreto Legge 18/01/1993, n. 8 convertito in Legge 19/03/1993, n. 68; Legge 23/12/1996, n.662 e Decreto Legislativo n. 213/98 e s.m.i.; D.lgs 42/04; L.R. 40/09, L.R. 19/2013; L.R. 44/2012; L.R. 11/2001)
Da versarsi al momento della presentazione dell'atto richiesto
A) AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
1. EDIFICI RESIDENZIALI: (nuova costruzione, varianti essenziali, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione con aumento di unità immobiliare):
1.1 per una unità immobiliare e/o abitativa |
€. |
200,00 |
1.2 per due/quattro unità immobiliari e/o abitative |
€. |
300,00 |
1.3 per oltre quattro unità immobiliari e/o abitative |
€. |
400,00 |
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2. EDIFICI NON RESIDENZIALI: (nuova costruzione, varianti essenziali, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione con aumento di unità immobiliare):
2.1 |
fino a 500 m3 |
€. |
200,00 |
2.2 |
da 500 m3 a 1000 m3 |
€. |
400,00 |
2.3 |
oltre 1000 m3 |
€. |
500,00 |
3. OPERE MINORI (locali di pertinenza, recinzioni, pubblicità, ecc ) |
€. |
100,00 |
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4. OPERE DI URBANIZZAZIONE |
€. |
400,00 |
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B) PARERE PAESAGGISTICO PER CONDONI E SANATORIE |
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1. EDIFICI RESIDENZIALI (tipologia 1, 2, 3 legge 47/85): 1.1 fino a 500 mc. |
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5.2 da 500 mc. fino a 1000mc. |
€. |
600,00 |
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5.3 oltre 1000mc. |
€. |
800,00 |
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2. EDIFICI RESIDENZIALI (tipologia 4, 5, 6 legge 47/85): |
€. |
300,00 |
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3. EDIFICI NON RESIDENZIALI (tipologia 1, 2, 3 legge 47/85): 3.1 fino a 500 mc. |
€. |
400,00 |
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7.2 da 500 mc. fino a 1000mc. |
€. |
800,00 |
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7.3 oltre 1000mc. |
€. |
1000,00 |
4. EDIFICI NON RESIDENZIALI (tipologia 4, 5, 6 legge 47/85): €. 500,00
5. OPERE MINORI (recinzioni, porticati, opere non valutabili in termini di superficie e di volume, ecc .... ): €. 200,00
C) PARERI PAI (come da DGC N.118 del 24/07/2015): €. 350,00
D) PARERI VIA E VAS (come da DGC N.118 del 24/07/2015): €. 350,00
E) PARERI VINCA PRE-VALUTATA (come da ex L.R. n. 26 del 07/11/2022): €. 80,00