Regolazioni di accessibilità

UFFICIO TUTELA DEL PAESAGGIO

All’Ufficio Tutela del Paesaggio, incardinato presso la IV Area Lavori Pubblici e Progettazione, sono attribuiti oltre i procedimenti paesaggistici anche quelli del PAI e ambientali, divenendo per questi ultimi Autorità Competente del comune ai sensi della L.R. 26/2022 e della L.R. n. 44/2012 e del Regolamento Regionale 18/2013.

Pratiche Paesaggio

L’art. 146, comma 6 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio D.lgs 42/2004 dispone, per il corretto esercizio della delega in materia autorizzatoria, che gli “enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”;

La Regione Puglia con L.R. n. 20/2009 e ss.mm.ii., ha dettato disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica. In particolare, all’art. 7, comma 4, ha disposto che “Per esercitare le funzioni delegate, gli enti territoriali e le varie forme associative devono itituire la commissione locale del paesaggio di cui all’articolo 148 del d.lgs. 42/2004, assicurare l’adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e garantire la differenziazione tra l’attività di tutela del paesaggio e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia come previsto dall’articolo 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004.”

Le pratiche dovranno essere compilate mediante portale telematico geodata, raggiungibile mediante il seguente link:  https://suecastellaneta.geodatasrl.eu/

Pratiche V.INC.A.

Tenuto conto dell’Art. 4 comma 15 della legge Regionale n. 26/2022 così come modificato dall’art. 102 della Legge Regionale n. 37/2023, (“il Comune è autorità competente per i procedimenti di Valutazione di incidenza ambientale degli interventi minori indicati dall’art. 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali), quando ricorrono i presupposti previsti nella medesima disposizione di legge, nonché per la verifica di corrispondenza delle prevalutazioni regionali, anche nel caso di popolazione inferiore a 20 mila abitanti, purché dotato di una commissione locale per il paesaggio di cui alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (norme per la pianificazione paesaggistica), integrata da un esperto con specifiche competenze in ambito di valutazione di incidenza.

pdf iconaDichiarazione Sostitutiva.pdf

pdf iconaFormat screening semplificato di V.Inc.A.pdf

Pratiche P.A.I.

L’art. 4 della Legge Regionale n. 19 del 19/07/2013, stabilisce che in deroga all’articolo 8, comma 1, lettera l), della L.R. 19/2002, per il territorio regionale della Puglia la competenza per l’espressione del parere tecnico previsto ai commi 4 e 5 dell’articolo 4 e ai commi 4 e 5 dell’articolo 11 delle norme tecniche d’attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), adottate con deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia (AdB) 30 novembre 2005, n. 39, è attribuita agli uffici tecnici comunali, limitatamente agli interventi di cui:

  1. al comma 6 dell’articolo 6;
  2. al comma 1, lettere e), f), g), h), i), dell’articolo 7;
  3. al comma 1, lettere e), f), g), h), i), dell’articolo 8;
  4. al comma 1 dell’articolo 9;
  5. al comma 1, lettere d), e), f,) dell’articolo 13;
  6. al comma 1, lettera a), dell’articolo 14;
  7. al comma 1 dell’articolo 15

 

Pratiche V.A.S.

Ai sensi del comma 3 dell’Art. 4 della L.R. n. 44/2012, la Regione delega l’esercizio della competenza per la VAS ai comuni, anche nelle forme associative disciplinate dal D.lgs 267/2000, limitatamente ai piani e programmi che sono approvati in via definitiva dai comuni, a condizione che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

a) non siano soggetti a verifiche di compatibilità vincolanti in sede regionale, ivi incluse la valutazione d’incidenza ai sensi del d.p.r. 357/1997 e la verifica di compatibilità alla vigente pianificazione paesaggistica;

b) siano strumenti attuativi di Piani urbanistici generali approvati ai sensi della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), per i quali sia stata svolta la VAS

Pratiche V.I.A.

Ai sensi del comma 3 dell’Art. 6 della L.R. 11/2001 il Comune è competente per le procedure di V.I.A. relative ai progetti elencati negli allegati A3 e B3 che ricadano interamente nell'ambito del territorio del Comune. 

I Comuni sono altresì competenti per le procedure di valutazione di incidenza previste dal Reg. 28 settembre 2005, n. 24, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 4 ottobre 2005, n. 124 (Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria e uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti siti di importanza comunitaria - pSIC - e in zone di protezione speciale - ZPS. 

Commissione locale per il Paesaggio Integrata

La Commissione Locale per il Paesaggio Integrata, giusta Determinazione di nomina n. 2367 del 29.12.2022, è un organo collegiale che esprime pareri obbligatori e preventivi al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali precedentemente riportate.

Referenti:

Arch. Pasquale Dalò  – Responsabile IV Area Lavori Pubblici e Progettazione

Tel. 099.8497233 – Mail. responsabile.areaquarta@comune.castellaneta.ta.it

Geom. Paolo Mignozzi – Responsabile Unico dei Procedimenti in materia di Autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali

Mail. mignozzi@comune.castellaneta.ta.it

Arch. Angelica Corrado Salati – Istruttore Tecnico Ufficio Paesaggio

Tel. 099.8497229 - Mail. lavoripubblici@comune.castellaneta.ta.it

Tariffario:

DIRITTI DI SEGRETERIA PER PROVVEDIMENTI IN MATERIA PAESAGGISTICA

(Decreto Legge 18/01/1993, n. 8 convertito in Legge 19/03/1993, n. 68; Legge 23/12/1996, n.662 e Decreto Legislativo n. 213/98 e s.m.i.; D.lgs 42/04; L.R. 40/09, L.R. 19/2013; L.R. 44/2012; L.R. 11/2001)

Da versarsi al momento della presentazione dell'atto richiesto

A) AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

1. EDIFICI RESIDENZIALI: (nuova costruzione, varianti essenziali, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione con aumento di unità immobiliare):

1.1 per una unità immobiliare e/o abitativa

€.

200,00

1.2 per due/quattro unità immobiliari e/o abitative

€.

300,00

1.3 per oltre quattro unità immobiliari e/o abitative

€.

400,00

 

 

 

2. EDIFICI NON RESIDENZIALI: (nuova costruzione, varianti essenziali, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione con aumento di unità immobiliare):

2.1

fino a 500 m3

€.

200,00

2.2

da 500 m3 a 1000 m3

€.

400,00

2.3

oltre 1000 m3

€.

500,00

3. OPERE MINORI (locali di pertinenza, recinzioni, pubblicità, ecc )

 €.

 100,00

4. OPERE DI URBANIZZAZIONE

€.

400,00

 

B) PARERE PAESAGGISTICO PER CONDONI E SANATORIE

 

 

 1. EDIFICI RESIDENZIALI (tipologia 1, 2, 3 legge 47/85):

1.1 fino a 500 mc.

 

€.

 

300,00

5.2 da 500 mc. fino a 1000mc.

€.

600,00

5.3 oltre 1000mc.

€.

800,00

2.  EDIFICI RESIDENZIALI (tipologia 4, 5, 6 legge 47/85):

€.

300,00

3. EDIFICI NON RESIDENZIALI (tipologia 1, 2, 3 legge 47/85):

3.1 fino a 500 mc.

 

€.

 

400,00

7.2 da 500 mc. fino a 1000mc.

€.

800,00

7.3 oltre 1000mc.

€.

1000,00

 

4. EDIFICI NON RESIDENZIALI (tipologia 4, 5, 6   legge 47/85): €. 500,00

5. OPERE MINORI (recinzioni, porticati, opere non valutabili in termini di superficie e di volume, ecc .... ):  €. 200,00

C) PARERI PAI (come da DGC N.118 del 24/07/2015): €. 350,00

D) PARERI VIA E VAS (come da DGC N.118 del 24/07/2015): €. 350,00

E) PARERI VINCA PRE-VALUTATA (come da ex L.R. n. 26 del 07/11/2022): €. 80,00

Ultimo aggiornamento: Lunedì, 29 Aprile 2024 19:28
Torna all'inizio del contenuto